Segretario Comunale

Dott. Pasquale Pedace
Fine mandato: 31/12/2020

Funzioni e competenze del Segretario Comunale

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

 

Nell'ordinamento italiano il Segretario Comunale è un organo monocratico del Comune. Le sua figura è disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

 

Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il comune ha un Segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco (art. 99 del D.Lgs. 267/2000).

 

Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  • può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).
 

Statuto comunale (approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 19 del 28 aprile 2009)

 

ART. 49 Segretario generale

  1. Il segretario generale, nominato dal Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, partecipa all’attività amministrativa Comunale con l’esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge o attribuite dallo Statuto e dai regolamenti oppure conferite dal Sindaco.
  2. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali e con riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione.
  3. La Direzione generale dell’organizzazione Comunale può essere affidata al Direttore generale nominato dal Sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici che ne specifica i compiti.
  4. Di norma il Sindaco può conferire al Segretario generale le funzioni di Direttore generale.
  5. Il Direttore generale, se diverso dal Segretario, intrattiene con quest’ultimo relazioni organiche funzionali in posizione paritarie. 6. Il regolamento di organizzazione specifica i compiti del Segretario Generale e le modalità di svolgimento.


Telefono: 0331617121