Come fare per

TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Descrizione:
 

Come Fare:

TARI - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1 commi 631-701)

Il contribuente è tenuto dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, così come definiti dalla normativa nazionale e dal Regolamento Comunale.

Devono essere presentate entro 90 giorni solari  dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Ai fini della fruizione delle riduzioni per particolari condizioni d’uso (ad es. uso limitato e discontinuo, rifiuti avviati al recupero), il contribuente deve formulare apposita richiesta e produrre adeguata documentazione a comprova, da presentarsi entro il medesimo termine .
Sulla base delle denunce di inizio/variazione dell’occupazione, il Comune invia annualmente al domicilio dei contribuenti i documenti per l’effettuazione del pagamento (modelli F24).
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi al tributo comunale sui rifiuti e servizi si rimanda alla normativa nazionale e al Regolamento comunale vigente.

Informazioni specifiche:
La determinazione del dovuto è effettuata nel rispetto del cosiddetto Metodo Normalizzato, prevedendo quindi la tariffa “binomia”, suddivisa tra parte fissa (riferita alla superficie calpestabile dichiarata) e parte variabile (riferita al numero di occupanti l’immobile).
Per la determinazione del numero di occupanti, il Regolamento in materia di TARI, prevede si considerino quelli risultanti all’anagrafe comunale alla data del 30 settembre dell’anno di imposizione o (se antecedente) alla data di elaborazione del ruolo. Nel medesimo Regolamento sono disciplinate anche le casistiche per le quali il dato anagrafico non sussiste (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni occupate da non residenti o di proprietà soggetti iscritte all’AIRE, abitazioni detenute da persone giuridiche, …).
Per quanto riguarda le attività produttive, commerciali o di servizi, l’unico elemento utilizzabile resta la superficie calpestabile soggetta a tassazione.
La riscossione della Tassa Rifiuti relativa all'anno 2023 avverrà con le seguenti scadenze:
1^ rata (o importo totale): 4 dicembre 2023
2^ rata: 4 marzo 2024 .
E’ comunque fatta salva la possibilità di una diversa rateazione, previa richiesta scritta all’Ufficio Tributi entro la prima scadenza di versamento.
E' possibile richiedere la domiciliazione bancaria della Tari (versamento in unica soluzione). Per i titolari di utenze domestiche che richiedono la domiciliazione del pagamento sarà riconosciuta una riduzione del 10% della Tassa dovuta.

Dove Rivolgersi:
Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File pdfRegolamento TARI (2023) (495,64 KB)
Regolamento vigente - modificati art. 21bis e 28 rispetto alla precedente versione del 2021
File pdfTARI denuncia occupazione/variazione utenze domestiche (277,41 KB)

File pdfModello Domiciliazione Tari (215,68 KB)

File pdfTARI denuncia cessazione utenze domestiche (233,59 KB)

File pdfTARI riduzione esenzioni utenze domestiche (140,97 KB)

File pdfTARI denuncia occupazione/variazione utenze NON domestiche (200,81 KB)

File pdfTARI riduzione per recupero utenze NON domestiche (368,58 KB)

File pdfTARI denuncia occupazione/variazione utenze INDUSTRIALI (ex D.Lgs.116/20) (193,94 KB)

File pdfTARI denuncia cessazione utenze NON domestiche (183,26 KB)

File pdfTARIFFE Anno 2022 (184,17 KB)

File pdfTARIFFE Anno 2023 (132,07 KB)