TARI - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1 commi 631-701)
Il contribuente è tenuto a presentare apposite denunce di inizio, variazione o cessazione dell'utenza e dichiarare il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, così come definiti dalla normativa nazionale e dal Regolamento Comunale.
Devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Ai fini della fruizione delle riduzioni per particolari condizioni d’uso (ad es. uso limitato e discontinuo, rifiuti avviati al recupero), il contribuente deve formulare apposita richiesta e produrre adeguata documentazione a comprova, da presentarsi entro il medesimo termine del 30 giugno dell’anno successivo.
Sulla base delle denunce di inizio/variazione dell’occupazione, il Comune invia annualmente al domicilio dei contribuenti i documenti per l’effettuazione del pagamento (modelli F24).
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi al tributo comunale sui rifiuti e servizi si rimanda alla normativa nazionale e al Regolamento comunale vigente.