IMU - imposta municipale propria
(D.L. 201/2011 - D.Lgs. 23/2011 - Legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1 commi 631-731)
Il contribuente deve provvedere al versamento dell’imposta dovuta sugli immobili posseduti (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale, tenuto conto delle aliquote annualmente deliberate dal Comune.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno (rata unica: 16 giugno).
La dichiarazione per le variazioni intervenute nel corso dell’anno deve essere presentata esclusivamente per i casi elencati nelle istruzioni allegate all’apposito modello ministeriale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Ai fini della fruizione di particolari esenzioni o agevolazioni (es. immobili inagibili o inabitabili, assimilazione per immobili posseduti in proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente presso istituti di cura o ricovero) il contribuente deve provvedere alla presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive secondo le modalità e i termini tassativi previsti dal vigente Regolamento Comunale e nel rispetto dei requisiti indicati.
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi alla imposta si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale vigente.
A partire dal 2014 l'IMU è divenuta un segmento della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), formata da IMU, TASI e TARI.
Si rinvia al paragrafo relativo.